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D.Lvo 17/08/1999 n. 334

b) 2] 5.000 50.000

8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)] 10 50

9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:

i) R50: -Molto tossico per gli organismi acquatici ii) R51: -Tossico per gli organismi acquatici e R53: può causare effetti negativi a lungo 200 500 500 2.000

10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:

i) R14: -reagisce violentemente a contatto con l'acqua 100 50 500 200 D.L.VO 17-08-1999 N. 334 -Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti. (compreso l'R14/15) ii) R29: -libera gas tossici a contatto con l'acqua Note

1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e modifiche e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1);

-direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2);

- direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (3). (1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21). (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (3) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1). Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano i valori limite più bassi. Ai fini della direttiva 96/82/CEE viene compilato, aggiornato e approvato, applicando la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva medesima un elenco contenente informazioni sulle sostanze e sui preparati.

2. Per "esplosivo" si intende

a) i) una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione, frase che descrive il rischio R2); ii) sostanza pirotecnica: una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti; o iii) una sostanza o preparato esplosivo o pirotecnico contenuto in oggetti

b) una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione, frase che descrive il rischio R3).

3. Riguardo alle sostanze «infiammabili», «facilmente infiammabili» ed «estremamente infiammabili» (categorie 6, 7 e 8) si intende per

a) liquidi infiammabili, le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R10) e che sopportano la combustione

b) liquidi facilmente infiammabili,

1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R17);

-le sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino)

c) gas e liquidi estremamente infiammabili,

1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R12, primo trattino), e

2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino), anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sotto pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il GPL) e il gas naturale di cui alla parte 1, e

3) le sostanze e ì preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. D.L.VO 17-08-1999 N. 334 -Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti.

4. La somma delle sostanze pericolose che si deve calcolare per determinare la quantità presente nello stabilimento si ottiene applicando la regola seguente: se la somma ottenuta con la formula q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1 dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2, lo stabilimento considerato è soggetto alle disposizioni del presente Decreto. Detta regola applica

a) per le sostanze e i preparati della parte 1 presenti, in quantità inferiore alla quantità limite, insieme alle sostanze della parte 2 che appartengono alla stessa categoria, e per sommare le sostanze e i preparati della parte 2 che appartengono alla stessa categoria

b) per sommare le categorie 1, 2 e 9 presenti contemporaneamente in uno stabilimento

c) per sommare le categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b e 8 presenti contemporaneamente in uno stabilimento. Allegato II Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III. II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia. B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante. C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante. III. Descrizione dell'impianto A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste. B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative. C. Descrizione delle sostanze pericolose:

1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include: - identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC; - quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;

2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;

3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili. IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto. B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati. C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti. V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante. B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento. C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati. D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo II. Allegato III Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art. 8, relativi al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'arti colo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti pre sentati dallo stabilimento.

a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione. Coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori, ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità; iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee; iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite l'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali emergenze; vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita; vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione. Allegato IV Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza

 

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